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Brick Costruzioni

Costruzioni edili: quali garanzie richiedere a chi li esegue?

Durante la fase di costruzioni edili, la ditta che ha il compito di eseguire le opere sono richieste diverse garanzie:

– la garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi previsti dal contratto;
– la garanzia fideiussoria a copertura dell’anticipazione (quando prevista) e della rata di saldo della lavorazione completa ;
– una polizza assicurativa per danni di realizzazione e responsabilità civile verso terzi;
– una polizza assicurativa di indennizzo pari a 10 anni.

Garanzia definitiva delle costruzioni edili.

La ditta appaltatrice del contratto di costruzioni edili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 1 e 5, del d.lgs. 50/2016, deve firmare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo intero del contratto stipulato.
La cauzione nelle costruzioni edili garantisce l’esecuzione di tutti gli obblighi del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale trasgressione degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più nelle costruzioni edili rispetto alla liquidazione finale, salva comunque il rimborso del danno verso l’appaltatore. Questa garanzia termina solo alla data di emissione della certificazione di collaudo provvisorio o regolare dell’esecuzione dei lavori delle costruzioni edili.

Garanzia fideiussoria delle costruzioni edili.

La garanzia fideiussoria nelle costruzioni edili, che sia bancaria o assicurativa, come da art. 103, comma 6, d.lgs. 50/2016, è sottoscritta per la rata di saldo e subordinata alla costituzione di una cauzione pari all’importo della medesima con un tasso di interesse legale applicato per il periodo tra la data di emissione della certificazione certificato di collaudo o della verifica di conformità dei lavori.

Polizza assicurativa verso terzi nelle costruzioni edili.

L’impresa di costruzioni edili è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale e/o parziale di opere che si sono verificate nel corso dell’esecuzione dei lavori. La stessa polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori delle costruzioni edili con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500mila euro ed un massimo di 5milioni di euro.

La copertura assicurativa delle costruzioni edili inizia a decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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