Eco Sisma Bonus

Agevolazioni Fiscali al 110%

Non usarle potrebbe costarti caro.

Il patrimonio di cui parliamo non è solo l’immobile in se stesso ma il luogo dove una famiglia abita o un’azienda produce. Tramite l’Eco Sisma Bonus la detrazione del 110% è fruibile per gli immobili unifamiliari, ma solo se risultano come prima abitazione, per i condomini e le singole unità abitative a loro interno. Sono previsti tutti gli interventi per l’adeguamento sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici. I lavori vanno realizzati tra il 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021 e l’agevolazione consiste nella detrazione dall’Irpef o dall’Ires delle spese sostenute.
Perché sprecare energia preziosa e mettere a rischio l’edificio se è possibile renderlo più efficiente e sicuro grazie ai vantaggi dei nuovi incentivi statali dell’Eco Sisma Bonus 110%?

Per tutti i dettagli sulle agevolazioni Superbonus 110% di Brick puoi scaricare il documento informativo con caratteristiche e costi.

Richiedi il Superbonus 110%

    A chi spetta.

    Possono usufruire dell’ Eco Sisma Bonus al 110% tutti i contribuenti sia residenti che non residenti (pure se titolari di reddito d’impresa) che possiedono l’immobile dove verrà realizzato l’intervento:
    • le persone fisiche
    • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
    • le associazioni tra professionisti e gli enti (pubblici/privati) che non svolgono attività commerciale
    • i titolari di reddito d’impresa (solo con riferimento ai fabbricati utilizzati per l’attività imprenditoriale)
    • i titolari di un diritto sull’immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e gli inquilini che hanno l’immobile in comodato
    • il familiare/coniuge o convivente more uxorio che vive con il possessore/detentore dell’immobile dove verrà realizzato l’intervento (a patto che sostenga personalmente la spesa)

    Come richiederlo.

    Per richiedere l’agevolazione per l’Eco Sisma Bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
    • scheda informativa relativa agli interventi realizzati
    • asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori che dimostri che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti
    • attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per gli interventi di:
    – sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
    – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
    – acquisto e posa in opera di schermature solari
    – installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    -acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

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